<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

01/03/2021 - Ingiusto profitto nell’ambito del traffico illecito di rifiuti

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 marzo 2021, n. 8220, nell’ambito di procedimento per il reato di traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 d.lgs. 152/06 (ora art. 452 quaterdecies c.p.), ha ribadito come ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, «il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda - sia ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti». Inoltre, la Corte ha precisato che, per la configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006, il profitto ingiusto può consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali e, comunque, non deve assumere necessariamente carattere patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura. In conclusione la Terza Sezione Penale ha ritenuto che lo scopo di «ottenere una commessa produttiva di significativi ricavi, concernente un’attività formalmente svolta in maniera lecita, perché supportata dalla titolarità delle necessarie autorizzazioni, ma nella consapevolezza della sua strumentalità allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti», possa ben rappresentare il fine di conseguire un ingiusto profitto - richiesto dall’art. 260 d.lgs. 152/06 e dall’art. 452 quaterdecies c.p. Ed infatti, in tale ipotesi, «il profitto avuto di mira è ingiusto perché perseguito nella consapevolezza della sua stretta e inscindibile connessione con la realizzazione di un’attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, e, quindi, della sua derivazione dal complessivo svolgimento di tale illecita attività».