<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

01/03/2021 - La rilevanza della qualifica soggettiva dell’autore e della natura del rifiuto ai fini della individuazione della fattispecie applicabile

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 aprile 2021, n. 13817, nell’ambito di un procedimento per raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione, ha chiarito come «in punto di sanzioni connesse al divieto di abbandono per il privato ed il titolare/responsabile di impresa ed ente, è opportuno precisare che, pur essendo comuni alle fattispecie di cui al D.lgs. 152/06, artt. 255 e 256, le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti, le sole violazioni commesse da privati possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano titolari di imprese o enti, tali condotte saranno punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2». Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, pertanto, nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2. In altri termini, prosegue la Corte, «qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all’applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo - infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi». I Giudici della Suprema Corte hanno in conclusione precisato come si debba valutare, unitamente alla qualifica soggettiva dell’autore, la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati nonché l’occasionalità della condotta, in quanto «la ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l’autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti, ed in particolare la norma in questione è finalizzata ad: «impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico».