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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 marzo 2021, n. 12074, ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso avverso una sentenza di condanna per bancarotta semplice documentale. La Corte ha anzitutto richiamato la linea interpretativa inaugurata da Cass. sez. un. 19601/2008, ribadendo che la sentenza di fallimento – che costituisce presupposto formale per la valutazione sulla rilevanza penale delle condotte poste in essere in precedenza dal soggetto agente – ha valore erga omnes e non può essere sindacata dal giudice penale. Ha poi accolto il secondo motivo di ricorso, escludendo che il giudice del merito possa negare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, u.c., L.F. (danno di speciale tenuità della bancarotta documentale) esclusivamente sulla base del quantum del passivo, dovendo invece fare anche riferimento «alla differenza che la mancanza delle scritture contabili ha determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori».