argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 3 marzo 2021, n. 5795, ha affermato che non può essere esclusa la responsabilità per l’amministratore estromesso di fatto dall’attività gestoria della società, avendo il medesimo disatteso i doveri di vigilanza e di proattività per l’impedimento di atti pregiudizievoli nei confronti della stessa e di conservazione del patrimonio, prescritti dalla legge e dallo statuto. La responsabilità in esame, inoltre, persiste anche nel caso in cui l’impresa appartenga ad un gruppo in cui non vi sia un preciso accordo per la creazione di un’entità unica con direzione unitaria e patrimoni destinati al conseguimento di uno scopo comune. In tal caso, infatti, deve essere valutato il comportamento di ciascun amministratore, il quale ne risponde nei confronti della società di appartenenza.