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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 marzo 2021, n. 6027, ha affermato che il dovere di vigilanza posto a carico del sindaco di società, ex art. 2403 c.c., deve essere valutato partitamente, e, di conseguenza, l’inadempimento relativo ad un esercizio non si estende ai successivi. Nel caso de quo, due sindaci di una società fallita proponevano domanda di ammissione al passivo in via privilegiata per compensi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, che venivano respinte asserendo l’inadempienza del collegio sindacale per tutto l’esercizio 2014. L’opposizione dei due ricorrenti veniva respinta in primo grado e parzialmente accolta in secondo grado in considerazione del fatto che «[…] l’attività del collegio sindacale, pur svolta continuativamente, sia da suddividere in prestazioni reciprocamente autonome in ragione dei diversi esercizi aziendali (proprio ai singoli esercizi aziendali è commisurato il compenso percepito, come risulta altresì dalla nota integrativa ai bilanci)». La Suprema Corte ha affermato come le obbligazioni aventi carattere continuativo, come quello di controllo dei sindaci, possono rimanere in parte adempiute e in parte non adempiute ex art. 1458 c.c., il quale prescrive in riferimento ai contratti a prestazioni continuative che gli effetti della risoluzione non si estendono alle opere già eseguite. Di conseguenza, confermando quanto affermato dal Tribunale di Vicenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inadempimento dell’obbligo di controllo deve essere valutato unitamente al riconoscimento del diritto al compenso, il quale si concretizza in un orizzonte temporale pari all’annualità.