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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 marzo 2021, n. 8521, ha affermato che, in caso di credito nei confronti di una società estinta dal registro delle imprese, l’ex socio – al fine di riscuotere il medesimo – deve qualificarsi espressamente come successore della specifica pretesa creditoria. Nel caso de quo, una società già cancellata otteneva decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito derivante da un contratto d’opera avente ad oggetto la riparazione di un’autovettura. Avverso tale provvedimento la società ingiunta proponeva opposizione, ottenendone il rigetto in primo grado e l’accoglimento in secondo grado. L’ex socia della società fallita, dichiarandosi appunto «già socia accomandataria e liquidatore», ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato come il ricorrente non abbia «[…] documentato e, ancor prima, neanche ha allegato espressamente di essere succeduta nella posizione giuridica soggettiva già facente capo alla stessa, oggetto della presente controversia, né ha indicato specificamente le ragioni per cui dovrebbe ritenersi sussistente il relativo fenomeno successorio», non operando in modo automatico il collegamento tra la qualifica di socio-liquidatore e quella di successore. Tale evento deve essere provato e documentato nei suoi elementi costitutivi, e, con particolare riferimento alle eventuali sopravvenienze attive, dove essere dimostrato sia che le somme non siano state liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, sia i motivi che hanno condotto ad una tale situazione senza che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse. In conclusione, l’ex socio, affinché possa proseguire il giudizio nel corso del quale la società si è estinta, dovrà: i) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente; ii) allegare e provare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria sia stata attribuita allo stesso, ovvero che, nel caso in cui non sia stata oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia.