argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello pubblicato in data 8 marzo 2021, n. 163, ha fornito chiarimenti in materia di esigibilità del credito IVA sulle prestazioni di servizi, stabilendo che in caso di cessione di un credito vantato nei confronti di un debitore in fallimento da parte di una società fallita, il momento impositivo dell’IVA rimane il pagamento delle prestazioni e non assume rilevanza la circostanza che la cessione avvenga prima del pagamento. Il pagamento avverrà con il riparto finale e da quel momento il cedente creditore avrà l’obbligo di emettere la fattura e versare l’imposta.