Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Pagamento immediato del debito Iva durante il piano attestato

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate, con risposte ad interpello n. 110 e 113, emesse rispettivamente in data 17 dicembre 2018 e 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di differire il pagamento del debito IVA di una nota di variazione nell’ambito del piano attestato disciplinato dall’art. 67, comma 3, lett. d) L.F. e della procedura concorsuale di concordato preventivo con continuità. Nel primo caso, ha ritenuto che nell’ipotesi disciplinata dall’art. 67 il debitore abbia l’obbligo non solo di registrare la nota di variazione in diminuzione, ma anche di procedere al riversamento della relativa imposta senza attendere la conclusione della procedura in parola. Quest’ultima, infatti, non rivestendo i caratteri di una procedura concorsuale, non impone al debitore che riceva una nota di variazione in diminuzione per un credito Iva di attendere la conclusione per procedere al relativo versamento. Nel secondo caso, l’Ufficio ha chiarito che i creditori possano emettere la nota di variazione in diminuzione al compimento del piano di riparto, mentre l’istante debitore concordatario non è debitore dell’imposta relativa alle note di variazione ricevute.