argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 ottobre 2020, depositata in data 21 gennaio 2021, n. 1049, ha ribadito che l’imprenditore agricolo, per non essere assoggettato a fallimento in presenza di un’attività connessa di commercializzazione, deve dimostrare che i prodotti agricoli commercializzati sono ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo; non rileva invece lo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato al fondo in relazione all’attività connessa di commercializzazione.