argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 novembre 2018, n. 3863, depositata in data 8 febbraio 2019, ha chiarito che – in tema di concordato preventivo con continuità aziendale – non è possibile stabilire una percentuale minima di soddisfazione per i creditori, al di sotto della quale la proposta di concordato non può essere accettata. È fondamentale tener sempre presente che gli obiettivi ultimi nel ricorso alla procedura di concordato sono il superamento della situazione di crisi da parte dell’imprenditore e il soddisfacimento – seppur in misura parziale – dei creditori e, in osservanza al predetto principio, i giudici della Suprema Corte ritengono che non possa essere fissata una soglia minima generale, al di sotto della quale tutte le proposte di concordato devono essere automaticamente ritenute inadatte. A meno che il Tribunale di riferimento individui dati oggettivi che impediscano il raggiungimento delle finalità summenzionate, il giudizio sulla bontà del concordato deve infatti essere lasciato ai singoli creditori, i quali potranno esprimere le loro riserve sull’omologazione attraverso il proprio voto.