Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

12/04/2021 - Eccezione di prescrizione

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 15 febbraio 2021, pubblicata in data 2 marzo 2021, n. 24940, ha ribadito che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con la manifestazione – mediante l’apposita eccezione – dell’intento della banca di avvalersi della prescrizione, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie. La Corte ha precisato – altresì – che l’eventuale genericità dell’eccezione non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l’eccezione e di stabilire in concreto ed autonomamente – in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio – se l’eccezione sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso.