argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 15 febbraio 2021, pubblicata in data 3 marzo 2021, n. 24946, ha stabilito che, nell’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, una volta eccepita dall’istituto di credito convenuto in giudizio la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, incombe al correntista l’onere di provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito. Tale incombenza è volta a qualificare i versamenti intervenuti nel corso del rapporto come mero ripristino della disponibilità accordata, con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento della chiusura del conto corrente.