argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019 , ha compiuto una significativa inversione di rotta rispetto al suo più recente orientamento espresso con le ordinanze n. 74/2019 e n. 31445/2018, affermando che l’atto di dotazione del trust mediante il quale si istituisce il vincolo di destinazione non è tassato in sé e per sé, ma solo quando vi sia un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, che si realizza solo ad avvenuta esecuzione del programma del trust stesso. Così statuendo, la Corte ha compiuto un ritorno al passato abbandonando il percorso di mediazione intrapreso con le summenzionate ordinanze con le quali aveva ritenuto applicabile la tassazione in misura proporzionale o fissa tanto ai trusts traslativi che a quelli autodichiarati, a seconda che l’intestazione del patrimonio al beneficiario rivestisse i caratteri della definitività o provvisorietà.