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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota del 17 marzo 2021, n. 441, ha fornito i chiarimenti sulla diffida accertativa di cui all’art. 12 d. Lgs. n. 124/2004, precisando che i crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione dell’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale hanno natura risarcitoria e quindi esulano dall’ambito di applicazione della diffida accertativa; infatti, l’accertamento in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione di questo tipo di rivendicazioni economiche del lavoratore deve essere di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria. L’Ispettorato ha affrontato, inoltre, la questione relativa alla possibilità di emettere una diffida accertativa oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003, nei casi in cui il lavoratore abbia inteso impedire la decadenza legale attraverso l’invio al committente di un atto di diffida stragiudiziale. In proposito, l’INL ha sottolineato che sussistono regimi separati dei termini sul recupero delle spettanze retributive e contributive in ragione del soggetto, privato o pubblico, che intraprende l’iniziativa.