argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Lombardia, Milano, con Sentenza del 15 marzo 2021, n. 661, ha affermato che l’art. 39 cod. proc. amm. rinvia alle norme del cod. proc. civ. soltanto in quanto compatibili o espressione di principi generali e quindi l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non può essere ritenuto applicabile al processo amministrativo. In primo luogo, l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non è espressione di un principio generale, in quanto il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato prevalentemente come processo di impugnazione; inoltre il predetto art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione.