argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, con Pronuncia del 5 marzo 2021, n. 1867, in tema di osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici, ha colto l’occasione per ribadire, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, IV, 8 gennaio 2018, n. 72; id., IV, 2 marzo 2018, n. 1309) e civile (Cass. civ., II, 15 dicembre 2020, n. 28612; id., II, 28 ottobre 2019, n. 27476; id., II, 10 febbraio 2020, n. 3043), la definizione sotto il profilo edilizio ed urbanistico di “costruzione”. A tal proposito, il Collegio ha chiarito che, ai fini del rispetto delle norme sulle distanze legali tra edifici, per “costruzione” deve intendersi non solamente l’edificio ma qualsiasi manufatto che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera.