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Articoli Correlati: espropriazione per pubblica utilità - assenza del decreto di esproprio - scelta dell’ente tra restituzione e acquisizione dell’immobile
Il Tar Lombardia, Brescia, con Pronuncia del 10 marzo 2021, n. 234, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha inteso osservare che in mancanza del decreto di esproprio l’ente che utilizza l’immobile è sempre tenuto ad operare una scelta espressa tra la restituzione e l’acquisizione, secondo quanto stabilito dall’art. 42-bis, comma 1 del d.P.R. 327/2001. Secondo il giudice amministrativo l’inerzia protratta oltre il tempo necessario per le operazioni di ricognizione dello stato dei luoghi e per la valutazione dell’interesse all’acquisizione costituisce silenzio illegittimo, indipendentemente da un atto di messa in mora a cura del proprietario; inoltre, ancora ad avviso del Tar, l’autorità amministrativa non può lasciare indefinitamente il proprietario nell’incertezza a proposito della condizione giuridica dei beni attratti nella procedura espropriativa non conclusa. Con riguardo al caso esaminato nella sentenza, il giudice ha compiuto una duplice considerazione, osservando che da un lato un atto di messa in mora era intervenuto, non potendo, di conseguenza, l’ANAS ignorare l’interesse del proprietario alla risoluzione dello stato di incertezza e dall’altro che l’insorgenza della pandemia non poteva giustificare il ritardo e nemmeno costituire un’esimente neppure per il ritardo successivo, che si è protratto ben oltre il periodo ragionevolmente necessario per la riorganizzazione degli uffici ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni di ricognizione.