<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Sempre deducibili i costi per operazioni inesistenti se conformi ai principi regolatori del reddito d’impresa

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32957 del 20 dicembre 2018 torna a pronunciarsi sulla tematica della rilevanza, ai fini delle imposte dirette, dell’accertata fittizietà delle operazioni commerciali soggettivamente inesistenti ai fini della deducibilità dei costi sostenuti per commettere l’attività fraudolenta, purché non in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Secondo la Corte, tale condizione non va ad influire sulla deducibilità dei costi, e ciò in ragione dell’intervento operato con l’art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 che, con solo esclusione dell’applicabilità del disposto all’Iva, ha inteso disciplinare la deduzione dei costi delle suddette operazioni (inserite, o meno, in una frode carosello), purché non utilizzati direttamente per commettere il reato, e anche per l’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento ma pur sempre nel rispetto dei principi che governano la deducibilità dei costi sanciti dal TUIR.