argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 17 marzo 2021, n. 7545, è tornata sulla questione relativa agli effetti della cancellazione dal Registro delle imprese di una società cedente sull’iscrizione a ruolo formatasi a carico della medesima. La Cassazione ha in particolare affermato che, in tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di azienda, l’iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest’ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal Registro delle imprese e conseguente estinzione. A sostegno della legittimità dell’iscrizione a ruolo nei confronti della cedente giunge l’art. 12 comma 3 del d.P.R. 602/1973 a mente del quale la formazione del ruolo va operata nel nome del contribuente a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o no, al momento dell’iscrizione, ancora esistente. In tema di beneficium excussionis, la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono dimostrazione certa dell’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività della responsabilità sussidiaria della società cessionaria.