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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 febbraio 2021, depositata in data 19 marzo 2021, n. 10763, ha precisato – in ordine al reato di sottrazione fraudolenta – che è sufficiente la consapevolezza per il contribuente del credito di spettanza dell’amministrazione finanziaria, ai fini della sua configurazione. Come precisato dalla Suprema Corte, non è quindi necessario che venga preventivamente formalizzato l’atto di accertamento, risultando di fatto sufficiente, ai fini costitutivi, l’esistenza di un credito erariale per imposte sui redditi o IVA, che possa essere azionato coattivamente, comprendente quest’ultimo capitale, interessi e sanzioni.