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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 febbraio 2021, n. 5608, ha ribadito quanto già affermato precedentemente in tema di reati tributari e sequestro finalizzato alla confisca dell’abitazione dell’imputato. Secondo la Corte, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 69/2013, opera solo nei confronti dell’Erario (e non di altre categorie di creditori), riguarda l’unico immobile di proprietà (e non la “prima casa” del debitore) e non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale né del sequestro preventivo ad essa finalizzato; detta disposizione trova applicazione esclusivamente nel ristretto ambito del processo tributario. Pertanto, è stato riaffermato il «principio di inapplicabilità del limite dell’espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, anche in ragione del fatto che, a norma dell’art. 2740 cod. civ., il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge». Non ritenendo sussistente, nel caso di specie, alcun limite di tal fatta, la Corte ha quindi rigettato il ricorso e confermato il sequestro finalizzato alla confisca dell’immobile rappresentante prima e unica casa dell’indagata.