Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

12/04/2021 - È configurabile il concorso tra i reati di bancarotta impropria per operazioni dolose e di indebita compensazione di crediti di imposta

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 febbraio 2021, n. 6350, ha statuito che è configurabile il concorso tra bancarotta impropria da operazioni dolose e quello di indebita compensazione di crediti di imposta ex art 10 quater d. Lgs. 74/2000, atteso che non sussiste tra questi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell’art. 15 del codice penale. La Cassazione, infatti, sostiene che tra le due fattispecie in parola vi sia diversità strutturale, differenziandosi sia per la condotta sia per la necessaria esistenza – ai fini del reato fallimentare – della sentenza dichiarativa di fallimento nella struttura della punibilità: innanzitutto, la fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da un fatto strutturalmente complesso (riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o una pluralità di atti coordinati all’esito divisato), individua il fallimento come elemento determinante per la configurabilità del reato e, infine, richiede la sussistenza del nesso di causalità tra l’operazione dolosa e il fallimento stesso (o il suo aggravamento). Diversamente, il reato di indebita compensazione è reato di mera condotta che si configura con la presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, giacché è mediante l’utilizzo di tale modello che si realizza il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.