argomento: News del mese - Economia Aziendale
Articoli Correlati: bilancio 31/12/2020 - perdite rilevanti - art. 1, comma 266, l. 178/2020
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con Documento del 17 marzo 2021, hanno fornito chiarimenti in merito alla sterilizzazione delle perdite consentita, come norma temporanea ed eccezionale dall’art. 6 d.l. 23/2020 riformulato dall’art. 1, comma 266, l. 178/2020. In particolare, in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, verificatesi nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 senza erosione del minimo legale, la verifica del ripianamento delle perdite con necessità di ridurre il capitale in proporzione alle perdite non riassorbite, verrà effettuata in sede di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. Resta fermo l’obbligo per l’organo amministrativo di predisporre senza indugio una relazione sulla situazione patrimoniale da sottoporre all’assemblea, cui seguiranno informazioni ed aggiornamenti in sede di approvazione dei bilanci degli esercizi successivi. In caso di bilancio in forma abbreviata, le informazioni potranno essere contenute nella nota integrativa o in un’apposita relazione che accompagni il progetto di bilancio.