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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 aprile 2021, n. 12956, ha affermato che il direttore commerciale di una società, nonostante l’inquadramento lavorativo, deve essere considerato amministratore di fatto nel caso in cui vi siano elementi tali – come la gestione dei conti, la predisposizione del bilancio e la risoluzione delle controversie dei dipendenti – da porlo a riferimento della medesima. Nel caso de quo, il direttore commerciale di una società presentava ricorso contro l’ordinanza del riesame che disponeva il sequestro preventivo degli utili derivanti da reati fiscali contestati al medesimo in qualità di amministratore di fatto della società a responsabilità limitata. La Suprema Corte ha sottolineato come le considerazioni del Tribunale cautelare siano da ritenersi corrette, considerata «la posizione di primo piano ricoperta dall’indagato nell’assetto societario, in quanto punto di riferimento in molteplici settori dell’attività dell’ente, dalla gestione dei conti alle questioni di carattere fiscale, dalla predisposizione dei bilanci alla definizione delle problematiche afferenti ai rapporti con il personale dipendente». A tale circostanza, deve essere aggiunta la centralità della figura in questione «[…] in relazione ad una molteplicità di settori, tra cui l’organizzazione del patrimonio societario, e il tutto nonostante l’avvicendamento, nel corso degli anni, di diversi amministratori di diritto».