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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota del 16 aprile 2021, n. 5176, ha affermato che l’impresa sociale che abbia acquisito la citata qualifica nell’anno 2021 può redigere e depositare nel registro delle imprese il bilancio sociale del medesimo anno nell’esercizio 2022. Ai sensi del D.M. del 4 luglio 2019 hanno l’obbligo di redazione del bilancio sociale a partire dal 2020 gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, i centri di servizio per il volontariato, le imprese sociali e i gruppi di imprese sociali. Per ciò che concerne le imprese sociali, la nota sottolinea come ai fini dell’obbligo in esame non rilevi la natura giuridica dell’ente, considerato che anche le cooperative sociali soggiacciono a tale norma ex art. 9 d.lgs. 112/2017, ma l’assoggettamento a un particolare regime che includa l’adozione del bilancio sociale. Nonostante nella nota sia sottolineato come spetti anche alle imprese di nuova costituzione la redazione del bilancio per la frazione d’anno, la prassi e la dottrina contemplano una deroga nel caso in cui il medesimo non abbia un significativo valore informativo e sia possibile valutare un primo esercizio più lungo – anche se non eccedente il trimestre – di quello annuale. Operando in tale direzione, se da una parte viene esclusa la retroattività del bilancio sociale, dall’altra è garantita la rendicontabilità delle frazioni di anno in cui l’ente, avendo acquisito la qualifica, è tenuto al rispetto di determinati parametri. Come affermato dalle linee guida del 2019, il bilancio sociale deve essere considerato «[…] in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori» con la conseguenza che: i) se un’impresa sociale ha acquisito la propria qualifica dal 1° ottobre 2020 avrà la possibilità di considerare in un unico bilancio l’ultimo trimestre 2020 e l’anno 2021 e depositarlo nel 2022; ii) se la qualifica è stata acquisita successivamente al 1° gennaio 2020 avrà l’obbligo di presentare entro il 30 giugno 2021 il bilancio sociale per la frazione d’anno considerata; iii) se la qualifica è stata acquisita anteriormente al 1° gennaio 2020 dovrà presentare il bilancio sociale relativo all’esercizio 2020 e depositarlo nel 2021.