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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 aprile 2021, n. 9458, ha affermato che nel caso in cui il danno derivante da mala gestio dell’amministratore sia quantificato attraverso il metodo dello sbilancio fallimentare, non può essere addebitata quale ulteriore fonte di pregiudizio l’illegittima sottrazione degli utili non distribuiti ai soci. Nel caso de quo, il curatore di una società a responsabilità limitata citava in giudizio gli amministratori della medesima, rei di non aver intrapreso le misure corrette a seguito della perdita di capitale nel 2003, a causa del dissesto finanziario. In primo grado, i convenuti venivano condannati al pagamento di euro 514.963,70 e 314.995,54. In secondo grado la decisione veniva confermata sul rilievo che l’integrale perdita di capitale impediva la continuazione dell’attività, proseguita con patrimonio netto negativo. In tale sede, il giudice quantificava una parte delle somme da restituire attraverso il metodo dello sbilancio fallimentare e una parte attraverso compensazione contabile tra il credito della società nei confronti del socio-amministratore e l’assegnazione al medesimo dell’utile del 2002. La Suprema Corte, accogliendo parte del ricorso dei convenuti, ha annullato la richiesta di risarcimento derivante dell’operazione di compensazione, asserendo, in primo luogo, come il diritto del socio alla distribuzione degli utili non possa essere tradotto in una disposizione dello stesso indiscriminata, necessitando in ogni caso di una delibera assembleare. Poiché gli utili rappresentano una parte del patrimonio aziendale, la loro sottrazione in assenza di un’apposita delibera assembleare – anche attraverso l’abbattimento di un debito del socio – costituisce una lesione del patrimonio sociale. Però, ha osservato la Corte di Cassazione, nel caso in cui il danno sia quantificato attraverso lo sbilancio fallimentare non può essere aggiunta quale ulteriore voce di pregiudizio l’illegittima sottrazione di utili non distribuiti ai soci, essendo i medesimi già ricompresi nel calcolo del danno.