<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - La mancata approvazione del rendiconto delle società di persone lede il diritto alla distribuzione degli utili ai soci.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 aprile 2021, n. 11223, ha affermato che il diritto alla distribuzione degli utili al socio di società di persone è subordinato all’approvazione del rendiconto. Nel caso di specie i soci accomandanti di una società in accomandita semplice citavano in giudizio il socio accomandatario chiedendo un risarcimento per i danni causati al patrimonio della società e per non aver mai corrisposto gli utili ai soci. Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano le domande degli accomandanti, in quanto l’azione individuale del socio, ex art. 2395 c.c., presuppone che i danni siano direttamente arrecati al socio di minoranza. La Suprema Corte ha ribadito che l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2260 c.c., compete esclusivamente alla società, tramite il nuovo amministratore o il liquidatore. Al socio (o al terzo) che ha subito un danno diretto deve essere riconosciuta l’azione individuale di responsabilità, ex art. 2395 c.c. La mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore della società di persone impedisce al socio di percepire l’utile: pertanto, in tal caso, il socio subisce un danno diretto e può agire nei confronti dell’amministratore secondo quanto previsto dall’art. 2395 c.c.