argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 marzo 2021, n. 12125, ha affermato che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, sui beni acquisiti all’attivo fallimentare non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis del d.lgs. 74/2000. La Suprema Corte chiarisce anche che, per la natura fungibile del denaro, per le somme versate sul conto corrente del fallimento che non derivano dal reato commesso – nel caso in esame in mancato versamento di ritenute – e non costituiscano pertanto il profitto del reato, non è ammissibile il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta.