argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 luglio 2018, n. 6377, depositata in data 5 marzo 2019, ha precisato le due funzioni essenziali riconosciute al giudizio di approvazione del rendiconto finale, ossia – da un lato – la verifica contabile, di ricerca di eventuali omissioni ed errori nei criteri di conteggio adottati, – dall’altro lato – l’esame degli atti posti in essere, in corso di procedura, dal curatore stesso, a seguito del quale potrebbe istituirsi un procedimento volto ad accertare la responsabilità personale, ai sensi dell’art. 38, comma 2, l.f., nella gestione del fallimento. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che non sono sufficienti denunce astratte, ma che è essenziale l’individuazione dei singoli atti pregiudizievoli che hanno recato o avrebbero potuto potenzialmente recare un danno alla massa ovvero ai singoli creditori, anche al fine di consentire al curatore di difendersi nel modo più efficace possibile verso le vicende ed i comportamenti contestati.