argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 giugno 2018 n. 2853, depositata il 31 gennaio 2019, ha evidenziato, nell’ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti, compiute per realizzare una frode carosello, che per il cessionario non è possibile portare in detrazione l’IVA. In particolare, la detrazione è ammessa solo in caso di fatturazione inferiore al valore normale dei beni corrispondenti; peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, non trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 60-bis D.P.R. n. 633 del 1972, concernente la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per l’IVA non versata nelle predette operazioni.