<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - Distrazione anche se l’atto è compiuto quando l’impresa non è insolvente

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 marzo 2021, n. 13079, ha chiarito che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, il fatto distrattivo compiuto dall’amministratore rileva sempre penalmente, anche se compiuto in un momento in cui l’impresa non era in stato di insolvenza. Pertanto, non rileva il nesso eziologico fra la condotta realizzatasi con l’attuazione di un atto dispositivo con depauperamento del patrimonio dell’impresa in danno ai creditori e il successivo fallimento.