argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello del 28 aprile 2021, n. 302, ha chiarito che non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Quanto sopra poiché, nella detta situazione, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione. Ne deriva l’impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura, le misure di cui all’art. 23 del d.lgs. n.472/97, ovvero quelle di cui all’art. 28 ter del DPR n.602/73, al fine di utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante procedura.