argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 settembre 2020, n. 2737, depositata in data 5 febbraio 2021, ha affermato che la domanda di rivendica ex art. 103 l.f. è ammissibile anche rispetto a beni fungibili e, in particolare, al denaro, perché il passaggio di proprietà in favore di chi riceve gli stessi non è conseguenza indefettibile della consegna e dipende dalla facoltà di servirsene. In particolare, precisa la Corte, il passaggio della proprietà dal depositante al depositario non costituisce una conseguenza indefettibile della fungibilità delle cose depositate, poiché tale effetto di realizza solo se al depositario è concessa anche la facoltà di servirsi di tali beni nel proprio interesse. In tal caso il deposito viene ad assolvere anche una funzione di credito nell’interesse del depositario e questo spiega perché a tale contratto di applichino, in quanto compatibili, le norme sul mutuo.