argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 novembre 2020, n. 5847, depositata in data 3 marzo 2021, ha stabilito che il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un giudizio ordinario di cognizione a cui si applicano le regole generali in tema di onere della prova. Da quanto sopra consegue che l’opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del credito rivendicato, mentre grava sul curatore fallimentare l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione.