argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 aprile 2021, n. 9192, ha affermato che, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la costituzione di un’ipoteca a garanzia di un finanziamento erogato al solo fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca, costituisce autonomo atto a titolo gratuito posto che, da un lato, la garanzia non accede al rapporto originario ripianato, dall’altro la stessa non viene costituita contestualmente al sorgere dell’originario credito. Come tale, l’atto è pertanto revocabile secondo il regime probatorio semplificato previsto per gli atti non onerosi.