argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 aprile 2021, n. 9464, chiarisce che la liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140/2012 ed in relazione all’attività professionale svolta nell’interesse del cliente, in una controversia di valore superiore ad 1,5 milioni di euro, postula che l’operato del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.m. predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario – ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente – successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio adottato, in funzione dell’effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi – anche non patrimoniali – conseguiti dal cliente.