<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - Nell’opposizione allo stato passivo la banca non è tenuta a ripresentare la documentazione già prodotta nella fase sommaria.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 settembre 2020, n. 9593, depositata in data 12 aprile 2021, ha sancito che, in sede di opposizione allo stato passivo, la banca non è tenuta a ripresentare ex novo la documentazione a sostegno del credito ove la stessa sia già stata prodotta nella fase sommaria. In sede di verifica dello stato passivo, osserva la Suprema Corte, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a far parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.m. n. 44/11, sicché, proposta l’opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificamente indicati nel ricorso dell’opponente, ex art. 99, comma 2, n, 4 l.f., che siano custoditi nel fascicolo informatico.