<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - Se il trasferimento della sede all’estero risulta fittizio, la competenza resta al giudice italiano.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con Ordinanza del 9 marzo 2021, n.10356, depositata in data 20 aprile 2021, ha sancito che in tema di dichiarazione di fallimento sussiste la giurisdizione del giudice italiano quando, a fronte della cessazione dell’attività in Italia e del trasferimento all’estero della società in prossimità della presentazione dell’istanza, non è data dimostrazione della coincidenza tra il centro effettivo dei propri affari e la nuova ubicazione della sede sociale. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente con la sede statutaria; tuttavia, nel caso in cui, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo la giurisdizione del giudice italiano qualora nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e, soprattutto, non sia stato ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa.