argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 marzo 2021, n. 6480, ha affermato che nella ripetizione dell’indebito incombe sull’attore fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento sia della mancanza della causa debendi; pertanto, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto agli stessi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.