argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 aprile 2021, n. 9670, ha affermato che l’art. 48 d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo; l’istituto di credito non può, pertanto, pagare gli interessi agli eredi prima della dichiarazione di successione.