argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 12 aprile 2021 n. 15127, il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni sulle procedure da seguire per la riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia da COVID-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, analizzando le fattispecie che potrebbero configurarsi come indicate nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. La procedura di riammissione cambia in base alla gravità della sintomatologia manifestata dal lavoratore positivo e alla manifestazione di positività. In particolare, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi: questi soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.