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Il Tar Sicilia, Palermo, sez. I, nella sentenza del 15 aprile 2021, n. 1243 si è occupato della materia del trasferimento d’autorità sotto il profilo della necessità o meno della sua motivazione. Il giudice amministrativo ha affermato che i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d’incompatibilità ambientale, sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; in particolare, si legge nella pronuncia che tali trasferimenti, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, devono considerarsi sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo (cfr in tal senso l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010) e che, soprattutto se adottati per incompatibilità, non necessitano di una diffusa motivazione, in ragione del fatto che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio deve considerarsi prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, tanto più che tali trasferimenti non hanno carattere sanzionatorio, essendo preordinati a ovviare alla situazione d’incompatibilità ambientale creatasi e prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato.