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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1° aprile 2021, n. 9065, ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro, l’alienazione dei diritti di proprietà intellettuale, contratti e beni attraverso tre differenti atti non può essere considerato come un unico atto di cessione d’azienda ex art. 20 D.P.R. 131/86. Nel caso de quo, una società cedeva attraverso tre differenti atti diritti di proprietà, contratti e beni assoggettando i medesimi all’imposta sul valore aggiunto, sul presupposto che si trattasse di trasferimento di beni. L’Agenzia delle Entrate, avverso tale procedimento e considerando l’operazione una cessione di ramo d’azienda, affermava l’applicabilità dell’art. 20 D.P.R. 131/86. Tale convinzione derivava dalla successiva cessione da parte di una delle società coinvolte di quanto ricevuto dal cedente. La Suprema Corte – ripercorrendo l’evoluzione dell’art. 20 D.P.R. 131/86 – ha sottolineato come la riformulazione dell’articolo in esame escluda la possibilità per l’interprete di oltrepassare gli effetti giuridici del contratto registrato per valorizzare la reale causa e gli effetti economici degli atti. In tal modo, è stata abolita la prassi di interpretare in modo evolutivo l’art. 20 D.P.R. 131/86 per riqualificare gli atti in base alla causa concreta del negozio, consentendo tale operazione soltanto nei limiti dell’abuso del diritto; ad aggiunta di ciò, la legge di bilancio 2019 ha stabilito l’irretroattività della nuova formulazione. I principi citati sono stati confermati dalle Sentenze n. 158/2020 e 39/2021 emesse dalla Corte Costituzionale. Considerando tali elementi, la Corte di Cassazione ha evidenziato la non corretta applicazione da parte della Commissione Tributaria Regionale dei criteri esposti, poiché è stata attribuita «[…] rilevanza decisiva, ai fini dell’accertamento della contestata cessione di azienda, ad elementi extratestuali, rinvenuti nei diversi atti in oggetto, sul presupposto di un loro collegamento negoziale o, comunque, di una loro preordinazione alla realizzazione di un risultato economico unitario». Inoltre, nonostante la contestazione di elementi extratestuali possa essere effettuata nell’ambito dell’abuso del diritto, essa non può avvenire in un secondo momento attraverso l’ampliamento dell’oggetto del giudizio tributario ad elementi esterni non contemplati in origine.