argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.5790 pubblicata in data 03 marzo 2021, discostandosi dall’orientamento in ultimo prevalente, ha affermato che la cessione pro soluto di un credito, effettuata ad un valore inferiore a quello nominale, genera una perdita su crediti e non una minusvalenza. Tale perdita su crediti, poi, è deducibile nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 101 comma 5 del TUIR e, più in generale, a patto che tale perdita sia “inerente”, nel senso che la cessione del credito deve avvenire ad un valore congruo e rispondere a ragioni di convenienza economica. I requisiti di cui all’art. 101 comma 5 del TUIR consistono nella certezza e precisione della perdita, dovendo dimostrare il contribuente, anche in caso di cessione pro soluto in cui il cedente non è responsabile dell’adempimento del debitore, che la perdita sia “oggettivamente definitiva”.