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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.13476 pubblicata in data 12 aprile 2021, ha affermato che il divieto di “bis in idem”, che rinviene la propria matrice normativa nell’art. 649 c.p.p., preclude la celebrazione di un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale egli sia già stato giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, “ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona” (Cass. SS. UU. n.34665/2005).