argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.16353 depositata in data 29 aprile 2021, ha stabilito che in tema di reati tributari, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000, non è necessario riscontrare in capo all’ente emittente il conseguimento di un vantaggio economico. Si è infatti rilevato che le operazioni di emissione di fatture inesistenti vedono coinvolti due soggetti, una ditta che “emette” le fatture (la quale risponde del reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000) e una ditta che le “utilizza” portandole in detrazione, inserendole nella sua contabilità (la quale risulta responsabile ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto). In tal senso, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento: “il profitto conseguito dalla ditta, deve ritenersi distinto dal profitto, solo eventuale, dell’ente emittente, pari al prezzo (compenso) per l’emissione delle fatture, di regola comunque molto inferiore al profitto dell’utilizzatore”.