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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021, si sono pronunciate sul tema della rettifica dei costi pluriennali anche negli esercizi successivi a quello della prima registrazione in bilancio. In particolare i supremi Giudici hanno affermato il seguente principio: “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.