argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la risposta ad interpello n. 280 del 21 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del credito di imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, come previsto dal decreto-legge n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Nel merito, l’Agenzia prioritariamente ha definito cosa si intenda per prototipo di R&S: un modello originale creato appositamente per l’esecuzione del progetto e non disponibile, quindi, come prodotto di serie né come unità di pre-produzione destinata all’ottenimento di certificazioni tecniche o giuridiche, che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto finale da realizzare e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto. In ordine all’ammissibilità delle spese per attività l’Agenzia ha affermato che “si ritiene che possano considerarsi eleggibili al credito d’imposta, in quanto rispondenti ai requisiti di pertinenza e congruità, le spese del personale interno direttamente impiegato nelle attività di “sviluppo sperimentale” e delle spese per materiali e forniture impiegati nella realizzazione del prototipo. Possono rientrare nell’agevolazione in oggetto anche le spese sostenute per i consulenti esterni laddove gli stessi possano essere considerati risorse che contribuiscono direttamente alle attività ammissibili svolte internamente dalla società”.