argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 gennaio 2019, n. 6630, depositata in data 7 marzo 2019, ha confermato la propria posizione, ribadendo che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa continuano ad essere soggette all’imposta sul reddito d’impresa e che l’arco temporale di riferimento per l’imposizione è un unico maxi-periodo di imposta corrispondente alla durata della procedura medesima; il periodo d’imposta può essere quindi anche maggiore rispetto a quello ordinario. Nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di rimborso di un liquidatore, in quanto ritenuta intempestiva, poiché formulata prima della dichiarazione da presentare alla chiusura della procedura stessa.