argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, interpellata sul caso del pagamento dei compensi nell’anno successivo a quello di erogazione della prestazione, ha chiarito, con la risposta n. 269 del 20 aprile 2021, che i compensi così erogati a causa di un ritardo fisiologico nell’attività di liquidazione e pagamento del dovuto, ovvero perché riguardanti prestazioni effettuate nei mesi finali dell’anno, sono assoggettati alla tassazione ordinaria e non a quella separata. Dalla risposta, si evince, inoltre, che la tassazione ordinaria non si applica indiscriminatamente ogni qual volta gli emolumenti siano percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, essendo necessario che tale ritardo sia dovuto a situazioni di carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi) o ad oggettive situazioni di fatto che impediscano il pagamento entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.